Il processo di Milano, storia di un’assoluzione

Come ricordato, il 19 luglio 2022 il sostituto Procuratore Generale di Milano Celestina Gravina ha sancito la fine della vicenda giudiziaria penale riferita all’OPL 245 rinunciando all’impugnazione nei confronti della sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021. La rinuncia da parte della Procura Generale determina che le assoluzioni già pronunciate nel marzo scorso di Eni e dei suoi manager siano diventate definitive, passando così in giudicato.

 

Nella sezione che segue, mettiamo a disposizione di chi fosse interessato i principali atti giudiziari del processo di Milano, come fatto con tutta la documentazione depositata sul caso OPL 245.

L’iter giudiziario in Italia, la storia del processo

Su mandato di Eni, già dal 2014 lo studio legale americano Pepper Hamilton LLP, esperto in materia di anticorruzione, e una società statunitense per le forensic investigations avevano verificato la procedura, le azioni negoziali e infine l’accordo per l’acquisizione dell’OPL 245. Le due indagini, terminate nel 2015, confermano la regolarità dell’operazione.

 

Nel dicembre del 2017, tuttavia, cinque top manager di Eni, due dei quali non più in carica, vengono rinviati a giudizio. Il processo inizia il 5 maggio 2018. Nel dibattimento, la difesa e i consulenti tecnici di Eni hanno dimostrato la correttezza dell’operato della società nell’acquisizione dell’OPL 245. 

 

Di seguito alcuni degli episodi finali del dibattimento davanti al Tribunale di Milano.

 

  • 30 gennaio 2020: L’impianto accusatorio contro Shell ed Eni si basa sostanzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato Vincenzo Armanna, già dirigente Eni licenziato nel 2013 a seguito di un contenzioso sulle note spese. Armanna aveva parlato della retrocessione di 50 milioni di dollari ad alti dirigenti Eni sulla base di quanto gli avrebbe riferito l’ufficiale dei servizi di sicurezza nigeriani, Victor Nwafor. Ascoltato dal Tribunale, l’agente ha smentito categoricamente Armanna. Il quale ha poi proposto un “secondo Victor”. Ma i giudici non hanno accolto la richiesta. Sostenuto dalla pubblica accusa, Armanna è tornato alla carica con un “terzo Victor” identificandolo come la sua vera fonte. Il Tribunale ha ascoltato il “terzo Victor” il 30 gennaio 2020. Ma anche il “terzo Victor” (all’anagrafe Isaac Eke) smentisce Armanna. Nella stessa udienza, emerge che Armanna ha mentito sul numero dei passaporti a sua disposizione (ne aveva tre, e non uno, vigenti nello stesso periodo), allo scopo di rendere non facilmente tracciabili i suoi viaggi in Nigeria. Sempre nell’udienza del 30 gennaio 2020, Salvatore Castilletti, già responsabile dell’AISE ad Abuja citato da Armanna come persona informata dei fatti, ha negato di aver avuto notizie sull’operazione OPL 245.
  • 6 febbraio 2020: Il Tribunale respinge come non pertinente il tentativo, condotto in extremis dal Pubblico Ministero, di sentire l’avv. Piero Amara, ex consulente legale esterno di Eni, pregiudicato e indagato in altro procedimento. L’accusa aveva fatto proprie le suggestioni di Armanna relative a notizie che Amara avrebbe potuto fornire su presunti tentativi di influenzare il Tribunale sul processo in corso.
  • 22 maggio 2020: la High Court of Justice di Londra ha negato la propria giurisdizione in materia di OPL 245, respingendo la causa promossa dal Governo Federale della Nigeria. 

 

La licenza esplorativa sul Blocco 245 è spirata nel 2021 senza che il Governo Federale della Nigeria abbia ancora trasformato la licenza esplorativa in licenza di produzione. A oggi, non un solo barile è stato estratto dal Blocco.

“Assolti perché il fatto non sussiste”: la sentenza di primo grado del marzo 2021

Il 17 marzo 2021, dopo quasi tre anni di dibattimento, il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, la società Eni, l’Amministratore Delegato Claudio Descalzi e il management coinvolto nel procedimento Nigeria-Opl 245.

Il ricorso in Appello

Il 29 luglio 2021 il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2021. La stessa richiesta è stata avanzata dalla parte civile, il Governo Federale della Nigeria rappresentato dall'avvocato Lucio Lucia. 

 

I fatti contestati, come visto, sono stati oggetto di accertamento definitivo nel procedimento relativo al ruolo degli intermediari.  

 

A questo riguardo, in data 2 novembre 2021 la Procura Generale ha respinto la richiesta di ricorso in Cassazione da parte della Nigeria contro l’assoluzione di Obi Emeka e Gianluca Di Nardo, determinando di conseguenza il passaggio in giudicato della “non sussistenza” di quegli stessi fatti imputati come reati a Eni e ai suoi manager, e dichiarando come “non si può dubitare che i manager Eni, così come gli intermediari, sono estranei alla condotta tipica del reato di corruzione”. 

19 luglio 2022, la fine della vicenda OPL 245

La conclusione della vicenda arriva il 19 luglio 2022, quando – davanti alla seconda sezione della Corte d’Appello di Milano – il sostituto Procuratore Generale Celestina Gravina rinuncia all’impugnazione nei confronti della sentenza del Tribunale, sancendo così la fine della vicenda giudiziaria penale riferita all’OPL 245.

 

Infine, anche per quanto riguarda le richieste di risarcimento avanzate dalla Parte Civile Nigeria, l’organo giudicante si è espresso a favore di Eni: in data 11 novembre 2022, infatti, la Corte milanese – confermando la decisione di primo grado – ha rigettato l’appello avanzato dalla Nigeria. La Corte ha inoltre condannato la Parte Civile alla rifusione delle spese di giudizio. Ma non solo: la Corte d’Appello di Milano ha altresì dichiarato “inammissibile” l’appello della Procura di Milano contro la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” formulata nei confronti di Eni e del suo management nel marzo 2021 dal Tribunale di Milano. 

Gli altri procedimenti

Oltre al filone italiano, conclusosi con la piena assoluzione di Eni e dei suoi manager, la vicenda OPL 245 è stata oggetto – per alcune questioni specifiche che non riguardano direttamente la società o i suoi manager – della decisione di alcune corti internazionali.

 

In particolare, il 14 giugno 2022 la High Court di Londra si è pronunciata a favore di JP Morgan nella causa intentata dal Governo nigeriano, che nel febbraio del 2022 aveva richiesto un risarcimento di 1,7 miliardi di dollari per il ruolo svolto dall'istituto di credito nell’accordo sull’OPL 245.

 

Secondo il Governo di Abuja, nell'effettuare le transazioni relative al processo di acquisizione del blocco – in particolare il trasferimento dei fondi sul conto di garanzia riconducibile all’ex Ministro Dan Etete – JP Morgan avrebbe tenuto una condotta “gravemente negligente”. In realtà, nella sentenza dell’High Court (consultabile nella sezione in calce) la giudice Sara Cockerill ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare che il governo nigeriano fosse stato truffato nell’accordo petrolifero del 2011. Di conseguenza, non si sarebbe verificata alcuna violazione del cd. obbligo di Quincecare, un obbligo che vincola le banche – in questo caso JP Morgan – a ignorare le istruzioni di un cliente quando queste sono suscettibili di rappresentare un tentativo di frode contro lo stesso cliente.

 

Da ultimo, il 16 giugno 2022 la Federal High Court of Nigeria “in the Abuja Division” si è espressa su un altro procedimento promosso dal Governo nigeriano nei confronti di quelli che – secondo l’accusa – erano considerati gli “intermediari” della presunta tangente OPL 245, Emeka Obi e Gianluca Di Nardo. Il procedimento promosso da Abuja mirava a ottenere in via di urgenza il sequestro delle somme depositate dai soggetti presso conti correnti aperti in banche svizzere, sequestro richiesto e ottenuto dalla Procura di Milano nell’ambito del procedimento OPL 245.

 

Si tratta delle somme che la Corte d'appello di Milano aveva ordinato di dissequestrare e restituire dopo la sentenza di assoluzione – passata in giudicato – dalle accuse di corruzione internazionale emessa nei confronti di Obi e Di Nardo il 2 novembre 2021. L'Alta Corte di Abuja ha evidenziato due aspetti, uno formale e uno di merito. In primo luogo, la Federal High Court ha stabilito la propria carenza di giurisdizione, in quanto si tratta di un’azione legale su beni (in particolare fondi bancari) che si trovano in banche svizzere, perciò al di fuori della Nigeria.

 

Entrando nel merito della vicenda, la Corte ha escluso che vi siano evidenze della provenienza illecita dei fondi. “I cannot see – sostiene la Corte di Abuja a pag. 43 della sentenza consultabile in calce – any facts supporting the assertion that the moneys are reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities”, ciò anche alla luce della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Milano nei confronti di Obi e Di Nardo. Un fatto, quest’ultimo, non menzionato dalla Repubblica nigeriana nel proprio ricorso.

Leggi gli ultimi documenti relativi al processo OPL 245.



























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