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Le nostre risposte a Report

Eni ribadisce di non avere mai avuto a disposizione il video dell'incontro del 28 luglio 2014, né la sua trascrizione integrale, ma solamente uno stralcio di poche pagine completamente inutilizzabile ai fini difensivi. Al contrario, secondo fonti aperte non smentite, erano i pubblici ministeri di Milano ad averne copia fin dalla primavera del 2017. Non avendola depositata nemmeno nell'udienza preliminare del Processo Eni-Nigeria, sono ora indagati dalla Procura di Brescia.

La società di revisione KPMG ha certificato che “nessun supporto audio video, parziale o integrale, relativo a detta riunione è stato mai riscontrato nel materiale disponibile in azienda”. 

 

Dalle domande che ci avete inviato nel marzo 2019, invece, risulta che la redazione di Report, e non l’Eni, disponeva del video e/o della sua trascrizione integrale e che li ha condivisi con Armanna offrendo così agli indagati Amara e Armanna la possibilità di coordinare le loro dichiarazioni, con conseguente inquinamento probatorio. 

 

In quell’occasione, nella sua risposta a Report del 12 aprile 2019, Eni ha fatto riferimento al video poiché aveva appreso della sua esistenza dal verbale della Guardia di Finanzia e non perché ne fosse in possesso.

 

Quanto sopra ai fini televisivi: di seguito inviamo la cronologia e la documentazione complete di questa vicenda, che può essere consultata sul sito di Eni e che vi chiediamo in ogni caso di pubblicare integralmente sul vostro sito.

 

Eni conferma per l’ennesima volta di NON avere mai avuto a disposizione il video della riunione del 28 luglio 2014 e la trascrizione integrale dello stesso.

 

Sta di fatto che:

 

  • come a voi comunicato nella risposta di Eni del 12 aprile 2019, l’unica fonte disponibile alla nostra società era parte di un “verbale della Guardia di Finanza depositato presso la magistratura inquirente di Roma e di Milano” (punto d), tant’è che nella stessa risposta si fa riferimento (punto e) alle “verifiche documentali”, le quali erano le uniche che Eni poteva all’epoca effettuare;
  • il materiale disponibile era un mero stralcio, di scarsa comprensibilità e in ogni caso processualmente inutilizzabile a fini difensivi. Vi alleghiamo tale stralcio (doc. 1), nonché la recente dichiarazione di KPMG, che predispose nel 2018 il report da Voi richiamato, (doc. 2):

“Confermiamo che quanto indicato nel nostro report datato 12 settembre 2018, in merito alla riunione del 28.7.2014 presso gli uffici della STI S.p.A. è tratto dalla Nota PG 738464 del 15.12.2017, parzialmente omissata che menziona alcuni contenuti della suddetta riunione.

 

Nessun supporto audio video, parziale o integrale, relativo a detta riunione è stato mai riscontrato nel materiale disponibile in azienda”.

 

Tale dichiarazione chiarisce una volta per tutte ogni falsa illazione in materia.

 

Eni pertanto conferma integralmente le deposizioni del proprio difensore nel processo Eni-Nigeria, Avv. Nerio Diodà.

 

Si evidenzia invece che, come emerso anche da articoli di stampa e da plurimi verbali, Amara ha indicato nel Vostro giornalista Luca Chianca il soggetto che ha consentito il coordinamento dichiarativo tra il pluripregiudicato Amara e l’indagato Armanna.

 

Chianca, infatti, prima della deposizione in aula di Armanna nel Processo Eni-Nigeria, ha inviato via WhatsApp la trascrizione integrale del video, consentendo così a Amara di coordinarsi con Armanna e pre-allertare quest’ultimo rispetto al possibile oggetto del controesame, con conseguente inquinamento probatorio.

 

Sono quindi Report ed il suo giornalista Chianca (non certo Eni S.p.A.) i soggetti che disponevano della trascrizione integrale e/o del video e la diffondevano tra pregiudicati ed indagati, invece di mandarla in onda.

 

Per Vostra completezza e informazione, segnaliamo che nell’interrogatorio reso in data 13 ottobre 2021 da Piero Amara ai procuratori Greco e Civardi di Milano (di cui ampi stralci sono stati pubblicati dal “Fatto Quotidiano” in data 22 ottobre 2021, la cui disponibilità al pubblico è stata altresì confermata da Antonio Massari in data 24 ottobre 2021 e di cui anche Eni legittimamente dispone), lo stesso Amara dichiara (vedi pagine 6 e 7, doc. 3) di essersi riunito con Armanna e Calafiore per concordare una posizione sul contenuto del video, a riprova della continua attività di illecito coordinamento posto in essere da questi soggetti.

 

Era obbligo dei Pubblici Ministeri, ai sensi dell’art. 358 c.p.p. tenerne conto in fase di indagine (se conosciuto allora) e comunque obbligo di legge depositare il video del 28 luglio 2014 agli organi giudicanti: per il suo mancato deposito sono infatti indagati dalla Procura di Brescia, su denuncia di altro Pubblico Ministero di Milano.

 

Si noti in particolare quanto segue:

 

  • è un fatto che l’articolo 358 c.p.p. preveda che il Pubblico Ministero “svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”;
  • è un fatto che la Procura della Repubblica di Roma disponesse del video sin dal 2015 in relazione ad indagini su Amara (doc. 4), cioè in un periodo coevo alla pendenza e conduzione di indagini su OPL 245 da parte della Procura di Milano;
  • è un fatto che quantomeno nella primavera del 2017 la Procura di Roma mandò il video alla Procura di Milano;
  • è un fatto che sempre in quel periodo tale video sia stato consegnato dal Procuratore Capo Francesco Greco al Pubblico Ministero De Pasquale;
  • è un fatto che seppur il video venne inizialmente depositato in un procedimento connesso (12333/17 R.G.N.R.) nel maggio 2017 dalla procura di Roma a quella di Milano, copia del video e della relativa trascrizione integrale venne consegnata al Pubblico Ministero De Pasquale dal Procuratore Capo Francesco Greco, mentre era in corso l’udienza preliminare del Processo Eni-Nigeria (ossia persino prima del decreto che dispone il giudizio);
  • è un fatto che già in quel momento il Pubblico Ministero avesse dunque l’obbligo di depositare il video e la relativa trascrizione nel Processo Eni-Nigeria e, se lo avesse fatto, il processo si sarebbe potuto definire positivamente per Eni e il suo management già all’udienza preliminare;
  • è un fatto che entrambi gli inquirenti del processo OPL 245 e dell’indagine cd. “depistaggio” disponessero del video sin dalla primavera del 2017 ed il Pubblico Ministero del procedimento OPL 245 non lo abbia depositato (unito alla relativa trascrizione) nel suo fascicolo, mettendolo a disposizione delle difese, neppure in apertura del successivo dibattimento;
  • è un fatto che il video venne prodotto dalla Procura solo il 23 luglio 2019, in udienza di merito a richiesta espressa del Presidente del Tribunale di Milano, VII sez. penale;
  • è un fatto che il Pubblico Ministero De Pasquale definì il video in udienza come “irrilevante” (doc. 5), quando invece il Tribunale di Milano (doc. 6) lo ha definito come una prova di straordinario valore difensivo;
  • è un fatto che la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ormai DEFINITIVA (doc. 7), accerta in modo ormai incontrovertibile che i fatti oggetto del processo Eni-Nigeria non abbiano rilevanza penale;
  • è un fatto che la Procura di Roma disponesse, sin dal 2015, di un secondo video (doc. 8), sempre ripreso presso la sede di Bigotti in data 18 dicembre 2014, da cui risulta che (i) Amara aveva orchestrato il (falso) complotto ai danni dei vertici di Eni (a Trani prima e a Siracusa poi) nell’interesse proprio e di alcuni “suoi” referenti in Eni, pacificamente diversi da Descalzi e Granata; (ii) il bersaglio delle iniziative intraprese pochi mesi dopo la video-registrazione da Amara attraverso gli esposti anonimi a Trani e a Siracusa era principalmente il manager Eni, Ing. Umberto Vergine (Amara nella video-registrazione afferma che lo stesso Vergine “costituisce nemico giurato dei miei e così pienamente togliamo di …”, accompagnando la frase con un eloquente gesto del braccio che prospetta la rimozione di Vergine); guarda caso, il medesimo Ing. Vergine era indicato nei (falsi) esposti predisposti da Amara a Trani e Siracusa come il capo dei presunti “complottisti” ed, infatti, veniva raggiunto da un avviso di garanzia da parte della Procura di Siracusa ed a causa di ciò rimosso dai propri incarichi direttivi della divisione gas di Eni;
  • è un fatto che, sempre nel secondo video, Amara conferma la genuinità ideologica e materiale del primo video del 28 luglio 2014, affermando di avere un interesse economico (una “quota”) dell’affare in Nigeria discusso tra lui e Armanna nel video del 28 luglio 2014, confermando così che il piano congiunto di Amara ed Armanna di fare arrivare “valanghe di merda” su Eni e suoi manager era ispirato e motivato da interessi economici congiunti tra i due (con buona pace della storiella di Amara di aver fatto il video per conto di Eni per “incastrare” Armanna);
  • è un fatto che sempre nell’interrogatorio del 13 ottobre 2021 Amara affermi anche di avere effettivamente coltivato interessi economici comuni con Armanna, ricevuto e scambiato denaro con lo stesso e da comuni soggetti;
  • è un fatto che Amara ha dichiarato il falso, come già accertato in altri processi, in occasione dell’interrogatorio del 13 ottobre 2021 reso in carcere ad Orvieto davanti al Procuratore Capo di Milano Francesco Greco, quando ha riferito incredibilmente di aver video-registrato Armanna “potendolo fare con l’aiuto di Bigotti” e altrettanto incredibilmente ha riferito di aver invece ottenuto il video del 28 luglio 2014 non dal suo asserito sodale Bigotti (o avendone trattenuto copia ad esito della sua attività di registrazione per incastrare Armanna) e nell’immediatezza della registrazione, bensì solo tre anni dopo, nel 2017, da SARCINA Francesco, dipendente dei servizi segreti AISI (cfr. doc 3) che lo ha peraltro smentito;
  • è un fatto che la Procura di Brescia abbia concluso le indagini nei confronti dei due Pubblici Ministeri di Milano De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio non avendo gli stessi depositato nel processo Eni-Nigeria il video ed altre prove a favore di Eni e dei suoi vertici.

 

Con riferimento alla comunicazione di Eni a Report dell’aprile 2019 si precisa quanto segue.

 

Dal tenore letterale e complessivo delle domande ricevute da Report e dal confronto tra le stesse e i documenti di cui Eni all’epoca disponeva (i.e. lo stralcio del verbale della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2017), è apparso immediatamente chiaro a Eni che il giornalista Chianca e Report:

 

  • disponessero del video (o quantomeno della relativa trascrizione integrale), di cui ENI non disponeva affatto, né dell’uno, né dell’altro;
  • disponessero di ulteriori scambi di informazioni provenienti dai calunniatori Amara e Armanna (che, come spiegato sopra, si coordinavano tra di loro anche attraverso Chianca).

 

Dunque, con la seguente frase

 

"Tra l’altro, Il contenuto di tale incontro (che si ricava dalla lettura della trascrizione o visione della videoregistrazione) è di natura completamente diversa da quella che Amara cerca ora di accreditare, e punta chiaramente al complice coinvolgimento di Amara ed Armanna in attività in danno di Eni"

 

Eni ha fatto riferimento al video poiché consapevole della sua esistenza, in quanto riportato dal verbale della Guardia di Finanza, e non certo perché ne fosse in possesso.

 

Inoltre, con la stessa frase, Eni intendeva “invitare” il giornalista alla rilettura del materiale di cui lo stesso, e non ENI, evidentemente disponeva e che Eni aveva altrimenti ricostruito.

 

Si dice appunto “che si ricava” (lo poteva ricavare solo il giornalista) poiché l’esistenza del video (ed un quadro generico) risultavano dalla nota della Guardia di Finanza omissata; segue poi una “o (congiunzione disgiuntiva) “visione della videoregistrazione”, quale Eni riteneva che Chianca avesse.

 

E infatti:

  • è un fatto che nel dibattimento del processo Eni-Nigeria Armanna abbia depositato copia dello scambio WhatsApp con Chianca (doc. 9);
  • è un fatto che in tale scambio di WhatsApp è Chianca che manda ad Armanna quantomento la trascrizione integrale del video;
  • è un fatto che tale trascrizione integrale provenga da Amara stesso.

 

È un fatto incredibile, ma purtroppo vero, che Amara nel verbale del 2 dicembre 2019 dichiari ai Pubblici Ministeri di Milano che “tra me e Armanna non c’è stato nessun accordo, né io ho avuto notizia del fatto che egli avrebbe reso dichiarazioni dibattimentali e che avrebbe raccontato degli accordi con l’Eni. È una coincidenza puramente temporale. È anche vero però che attraverso il giornalista di Report, Chianca, io sapevo quello che Armanna avrebbe dichiarato nella trasmissione e devo dedurre che Armanna sapeva quello che avrei dichiarato io. I contatti con Chianca sono continuati anche dopo la trasmissione perché Chianca voleva farne un’altra” (doc. 10) e poi, come se nulla fosse, nel verbale del 13 ottobre 2021 dichiari ai Pubblici Ministeri di Milano che “quando ricevetti il file del video BIGOTTI, feci una riunione con Calafiore ed Armanna per decidere cosa fare perché gli argomenti trattati nel file erano piuttosto delicati ed eravamo preoccupati” (cfr. doc. 3).

 

Questa è l’ennesima menzogna di Amara e neppure è pensabile che i Pubblici Ministeri inquirenti o giornalisti di un pubblico servizio possano anche solo IPOTIZZARE di dare ancora credito a questi personaggi o altrimenti alimentare false illazioni su contenuti o disponibilità dei video del clan Amara/Armanna.

 

Confidiamo che quanto sopra venga correttamente e compiutamente evidenziato nel corso della trasmissione.

 

Impregiudicato quanto già contestato alla Rai e al giornalista Chianca nell’ambito del giudizio civile avviato avanti al Tribunale di Roma nell’ottobre del 2019 (r.g. 67830/2019), con riferimento al precedente servizio intitolato “L’amara giustizia”.

 

Avv Stefano Speroni, Direttore Affari Legali e Negoziati Commerciali



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