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Alfabeto del PNRR: B come… Bando di Gara

I bandi di gara devono coniugare trasparenza, economicità, efficienza, par condicio europea, affidabilità dei soggetti scelti.

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18/03/2022 - Come avrebbe detto Archimede, “datemi un PNRR e vi risolleverò l’Italia”. Ma con quale leva, in concreto? La risposta è semplice: il bando di gara. Lo “shopping” di beni, opere o servizi, da parte dei soggetti pubblici avviene tramite laboriose procedure: i bandi di gara, che devono coniugare trasparenza, economicità, efficienza, par condicio europea, affidabilità dei soggetti scelti, principi e regole che si sommano ed esplicano nel Codice degli Appalti pubblici (Dlgs. del 18 aprile 2016 n. 156). Il bando di gara è l’atto con il quale si richiede una certa prestazione e che deve predeterminare regole chiare, trasparenti, non discriminatorie, con le quali si circoscrive l’area dei soggetti interessati e si dà inizio alla procedura che culmina con l’assegnazione ad un prescelto vincitore, di quanto bandito. Semplificando, le missioni del PNRR si possono suddividere in due grandi macro aree, ossia le riforme istituzionali e gli “interventi sul campo”. Il PNRR individua gli obiettivi; le finalità date si raggiungono chiedendo al mercato le utilità in programma: tutte le richieste e gli elementi qualificanti della vicenda (tempi, modalità, requisiti soggettivi) sono contenuti nel bando (non a caso definito la “legge di gara”). Il soggetto realizzatore predisporrà quindi il bando che deve essere pubblicato, sui vari siti di riferimento: la pubblicazione è condizione irrinunciabile sia per la trasparenza, sia per favorire la massima partecipazione. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si procede con la gara.