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La transizione ostacolata da troppi vincoli

Secondo uno studio, la quasi totalità del territorio lucano sarebbe incompatibile con le fonti rinnovabili.

26 febbraio 2021
2 min di lettura
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26/02/2021 - Tra vincoli di vario tipo e aree non idonee, la Regione Basilicata ha reso quasi tutto il proprio territorio incompatibile con l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. È quanto emerge da un’analisi redatta da F4 Ingegneria e ripresa dalla testata specializzata Staffetta Quotidiana.
La normativa italiana ha fissato l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili principalmente mediante le linee guida nazionali (approvate con il DM 10.09.2010 e mediante il D.lgs 387/2003) che, dopo aver stabilito la generale conformità degli impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) con le aree agricole, ha previsto la possibilità di autorizzarli in deroga ai generali strumenti di pianificazione, precisando che l’individuazione delle aree non idonee è rimessa alla competenza delle sole Regioni e Province autonome.
Nello studio sono stati analizzati e cartografati i seguenti vincoli: vincoli paesaggistici; aree e siti non idonei; altri vincoli (ad esempio aree percorse dal fuoco, alcune distanze previste dal PIEAR, bacino idrominerario del Vulture). Questi vincoli sono espressamente citati nelle normative regionali in tema di FER.

Dallo studio emerge che i vincoli analizzati coprono buona parte della superficie della regione Basilicata. In particolare: i vincoli paesaggistici coprono circa il 71% del territorio; le aree e i siti non idonei coprono circa il 97% del territorio; gli altri vincoli coprono circa il 23% del territorio.

“Nel complesso – si legge nello studio di F4 Ingegneria – le vigenti normative della Regione Basilicata in tema di FER vincolano oltre il 98% del territorio regionale. La Regione – conclude lo studio – nell’applicazione di queste disposizioni, non effettua un’istruttoria ma si esprime sulla base della generica presenza di aree non idonee che, di fatto, si trasformano in vincoli apodittici. Si tratta di una interpretazione della normativa regionale probabilmente non legittima poiché, aggiunge lo studio, preclude qualsiasi valutazione e si pone in netto contrasto con le disposizioni delle Linee Guida Nazionali. Infatti, alle Regioni sarebbe consentita l’individuazione di aree e siti non idonei in via di eccezione e solo qualora sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, ma solo al termine di un procedimento amministrativo nel quale dovrebbe essere effettuata una valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. Inoltre, le Linee Guida Nazionali prevedono che l’individuazione di aree e siti non idonei non possa riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela”.

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