Comunicazione delle informazioni privilegiate
Eni ha adottato una procedura che regola la gestione delle informazioni privilegiate che gli emittenti quotati, come Eni, sono tenuti a comunicare tempestivamente al mercato ai sensi della Direttiva comunitaria 2003/6/CE (c.d. Market Abuse Directive). Per informazione privilegiata si intende ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.
Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate
Gli emittenti quotati devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni privilegiate (cd. insider). Eni si è adeguata alle disposizioni vigenti istituendo un proprio Registro. La procedura allegata disciplina i termini e le modalità di iscrizione, gestione e aggiornamento di detto Registro.
Internal Dealing
La procedura sull'Internal Dealing disciplina i termini e le modalità della comunicazione al mercato delle operazioni di acquisto o vendita di azioni Eni, o di altri strumenti finanziari collegati a tali azioni, poste in essere dalle "Persone Rilevanti" di Eni e dai soggetti a questi strettamente legati.
Operazioni Internal Dealing
| Persone rilevanti | Operazioni oggetto di comunicazione | Black-out periods |
|---|---|---|
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Ai fini della procedura, sono Persone Rilevanti di Eni:
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Devono essere comunicate al mercato tutte le operazioni di controvalore superiore a 5.000 euro su base annua. |
Le Persone Rilevanti non effettuano operazioni nei 15 giorni precedenti (sino alla diffusione al pubblico dei relativi esiti) le riunioni del Consiglio di Amministrazione relative a:
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Questa pagina è stata aggiornata il 05/09/11