Con delibera 6 maggio 2011 (confermando l'orientamento del precedente Consiglio), come richiesto dal Codice di Autodisciplina di Eni, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore di Eni.
Criteri
Incarichi del CDAUn amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire la carica di:
Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire la carica di
Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del Gruppo Eni.
Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco (o membro di altro organo di controllo) in altra società non partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da Eni, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione, che ne valuta la compatibilità con le funzioni attribuite all'Amministratore esecutivo e con l'interesse di Eni. La disciplina riferita all'Amministratore esecutivo si applica anche ai Direttori Generali.
Sulla base delle informazioni fornite successivamente alla nomina il Consiglio di Amministrazione ha verificato che gli Amministratori rispettano i citati limiti al cumulo degli incarichi.
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Questa pagina è stata aggiornata il 11/08/11