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I componenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea.
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Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
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Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea degli Azionisti in qualunque tempo, salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se sono revocati senza giusta causa.
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La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti (c.d. voto di lista). Gli azionisti hanno diritto a presentare liste di candidati quando, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
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La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società (entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione).
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La relativa certificazione può essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (entro ventuno giorni da quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione).
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Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.
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Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell’Assemblea in unica o prima convocazione.
La società mette a disposizione del pubblico le liste presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica o prima convocazione.
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In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina traendo i sette decimi degli amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i restanti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
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Lo Statuto prevede una procedura suppletiva a quella descritta che assicura comunque la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti in Consiglio.
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La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Per la nomina degli amministratori che non siano stati eletti, per qualsiasi ragione, con tale procedura, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio sia conforme alla legge e allo Statuto.
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Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) dello Statuto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, può nominare, in aggiunta, un amministratore senza diritto di voto. I Ministri non si sono avvalsi dei tale facoltà.