Il Collegio è composto di cinque sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea per tre esercizi e rieleggibili al termine del mandato.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea fra i sindaci eletti dalla minoranza.
I sindaci sono nominati mediante voto di lista: le liste sono presentate dagli azionisti.
Due sindaci effettivi e uno supplente sono scelti tra i candidati degli azionisti di minoranza.
Le liste sono corredate dalle informazioni relative al socio o ai soci che presentano la lista, dalle dichiarazioni, rese da ciascun candidato, attestanti il possesso dei requisiti di legge e dal relativo curriculum personale e professionale.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in unica o prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica o prima convocazione.
Requisiti di legge
I sindaci devono possedere specifici requisiti di indipendenza, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro della Giustizia.
Lo Statuto precisa che i requisiti di professionalità possono maturarsi anche attraverso esperienze di almeno un triennio nell'esercizio di:
I sindaci in carica sono tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
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Questa pagina è stata aggiornata il 02/11/10