L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è assistito da un Segretario.
Al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari e di garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, il 4 dicembre 1998, l’Assemblea ha approvato il Regolamento assembleare.
Oltre al regolamento, di seguito sono fornite informazioni generali sull’Assemblea.
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dell'Eni S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 4 dicembre 1998, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
Art. 2 - Intervento in Assemblea
1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di Statuto e contenute nell'avviso di convocazione.
2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione che a tal fine dovranno far pervenire alla Segreteria societaria Eni, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza.
3. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea
1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria societaria Eni, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, due giorni prima dell'adunanza.
Art. 4 - Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea
1. L'accesso ai locali dell'Assemblea e consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti e alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.
2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.
Art. 5 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori
1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
3. Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.
4. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Società, spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne da comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
6. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.
Art. 6 - Sospensione e rinvio dell'assemblea
1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunita e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.
1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell'Assemblea puo invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi piu gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.
1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di piu di essi.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
5. I voti espressi con modalita difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
6. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.
Modifiche al Regolamento delle Assemblee
28 maggio 2004
Modifica dell'art. 2.1
Modifica per adeguare il Regolamento alla Riforma Vietti.
AVVISO CONV.
INTERVENIRE E VOTARE
VOTARE
CONV. SU RICHIESTA SOCI
Integrazione O.d.G.
ADRsAVVISO CONVOCAZIONE
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.
In caso di Assemblea convocata per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il termine di pubblicazione è anticipato a 40 giorni prima dell'Assemblea.
Qualora, invece, l'Assemblea sia chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere atti o operazioni per contrastare un'offerta pubblica d'acquisto, il termine per la pubblicazione è fissato a 15 giorni prima dell'Assemblea.
COME INTERVENIRE E VOTARE
Per intervenire e votare in Assemblea occorre richiedere all'intermediario abilitato (Banca o Sim) presso cui sono depositate le azioni di effettuare la comunicazione per l'intervento in assemblea.
Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione e deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati partecipare e votare in assemblea.
È comunque possibile intervenire e votare in assemblea anche se la comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato entro l'inizio dei lavori assembleari.
Gli azionisti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica e, se previsto nell'avviso di convocazione, è possibile intervenire in Assemblea con mezzi di telecomunicazione.
La delega può essere notificata in via elettronica mediante apposita sezione del sito internet della Società. Le modalità sono indicate nell'avviso di convocazione.
COME VOTARE
Il voto può essere esercitato personalmente, mediante delega o per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, il voto può essere esercitato anche in via elettronica.
Inoltre, la Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (c.d. "Rappresentante designato").
La delega non ha effetto per le proposte per cui non sono state date istruzioni di voto.
La scheda di voto e la relativa busta saranno inviate agli Azionisti che ne faranno richiesta alla Società. La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire alla Segreteria Societaria entro le ventiquattro ore precedenti l'Assemblea. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede dopo pervenute successivamente a tale termine. Il voto espresso per corrispondenza potrà essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società almeno il giorno prima dell'Assemblea, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.
Inoltre, sono previste agevolazioni per l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società.
CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI
Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale ne facciano richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti.
Le domande devono essere presentate per iscritto.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.
Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.
ADRS
Possessori di American Depositary Receipts
I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ordinarie Eni S.p.A., che risulteranno iscritti alla data indicata nell'avviso di convocazione nell'apposito registro tenuto dalla JPMorgan Chase Bank, N.A., banca depositaria degli ADRs, avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea, di rilasciare delega di voto o di esercitare il voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e registrazione indicati nell'ADR Deposit Agreement; i medesimi possessori, anche qualora abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per corrispondenza, avranno la facoltà di presenziare all'Assemblea, previa richiesta scritta alla JPMorgan Chase Bank, N.A.
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Questa pagina è stata aggiornata il 14/02/11