Ai sensi dell'art. 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e dell'art. 14.1 dello Statuto di Eni, il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge (di norma, un unico rappresentante per ciascun conto su cui sono registrate le azioni oggetto di comunicazione per l'intervento in riunione).
Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, di indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.
La delega deve essere sottoscritta e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
Un modulo di delega è disponibile:
Notifica della delega
Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo:
1) posta all'indirizzo seguente:
Eni S.p.A.
Segreteria Societaria (Delega Assemblea 2012)
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia
2) fax alla Segreteria Societaria al numero +390659822233;
3) in via elettronica cliccando qui
L'inoltro della delega di voto alla Società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.
La notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Questa pagina è stata aggiornata il 20/03/12
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