Sia le disposizioni di legge (art. 147-ter decreto legislativo 58/1998) sia i principi contenuti nel Codice di autodisciplina delle società quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A (art. 3), recepito da Eni S.p.A., contengono la definizione di "amministratore indipendente".
In estrema sintesi è indipendente l'amministratore che non intrattiene né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente relazioni tali da condizionarne nel presente l'autonomia di giudizio.
La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comporta la decadenza dalla carica.
L'art. 17 dello statuto Eni prevede che almeno un amministratore (se il consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque,) ovvero almeno tre amministratori (se il consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate.
Lo statuto Eni (art. 17) dispone che l'indipendenza degli amministratori è valutata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni è comunicato al mercato.
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Questa pagina è stata aggiornata il 15/04/09