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FAQ - AZIONISTI

 

Quali sono i poteri speciali dello Stato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto?

L'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 332/1994 convertito in legge dalla legge n. 474/1994 riguardante l'individuazione dei poteri speciali riservati allo Stato nelle società pubbliche privatizzate, come modificato dall'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) individua i poteri speciali che possono essere esercitati congiuntamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. I poteri, riportati nell'art. 6 dello statuto Eni, sono di seguito indicati:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1995 – rappresentino almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1995 – vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un Amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a nominare il relativo sostituto.
Con riferimento a quanto previsto alla lettera d), si precisa che a oggi il Ministro dell'economia e delle finanze non ha nominato l'amministratore senza diritto di voto.

 

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Questa pagina è stata aggiornata il 15/04/09