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Quadro Normativo Elettricità

 

L'evoluzione del quadro normativo del settore elettrico, disciplinato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di recepimento della Direttiva 96/92/CE, è stata indirizzata in particolare alla definizione delle regole necessarie per l'avvio del mercato elettrico (la cosiddetta "borsa elettrica") e per il miglioramento della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

 

Le nuove regole di mercato, approvate con il D.M. del 19 dicembre 2003, e le regole di dispacciamento di merito economico, introdotte con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 168/2003, prevedono la seguente organizzazione del settore:

  • graduale introduzione di una borsa dell'energia elettrica, prevista partire dal 1° aprile 2004, che comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, con meccanismo di formazione del
  • prezzo basato sul prezzo marginale di sistema (system marginal price);
    in caso di congestioni di rete, applicazione di offerte zonali e valorizzazione dell'energia elettrica contrattata sul mercato del giorno prima a un prezzo unico lato domanda e prezzi differenziati (per zone) lato offerta.

Fino all'entrata in vigore della borsa elettrica, è operativo un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica (STOVE), introdotto dalla delibera n. 67/2003 con decorrenza dal 1° luglio 2003, finalizzato all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

 

A seguito dei recenti blackout sono stati emanati alcuni provvedimenti volti a incrementare la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico nonché a incentivare la realizzazione in proprio di nuove linee di interconnessione.

 

Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, introduce la remunerazione della capacità di produzione dell'energia elettrica, al fine di assicurare la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva. Il meccanismo di remunerazione sarà definito nel corso del 2004, durante il quale la remunerazione avverrà mediante la ripartizione tra gli aventi diritto dell'attuale gettito tariffario destinato alla copertura degli oneri di riserva.

 

La legge 5 marzo 2001, n. 57 dispone che a partire dal 90° giorno successivo alla cessione da parte dell'Enel di almeno 15.000 megawatt di capacità produttiva è cliente idoneo ciascun cliente finale con consumi superiori a 100.000 chilowattora nell'anno precedente, pertanto dal 29 aprile 2003 la soglia di consumo annuo richiesta per poter accedere al mercato libero dell'elettricità si è così notevolmente ridotta rispetto alla precedente soglia di 9 milioni di chilowattora. Il mercato libero è passato così da circa il 35% a circa il 47% e per effetto del Disegno di Legge A.S.2421 (D.D.L. Energia) in corso di approvazione, a decorre­re dall'entrata in vigore del provvedimento, la soglia di idoneità sarà ulteriormente ridotta a 50.000 chilowattora.

 

Il 30 gennaio 2004 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha diffuso un documento di consultazione in materia di vigilanza del mercato elettrico e di controllo del potere di mercato. Il documento prevede tra l'altro la predisposizione di appositi indici che saranno uti­lizzati per il monitoraggio del mercato da parte dell'Autorità e la definizione di misure tran­sitorie per l'anno 2004 che intervengono sulla formazione del prezzo di mercato (defini­zione di un ceiling price e di un bid cap).

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Questa pagina è stata aggiornata il 14/10/09