Il 13 novembre 2006 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità, per motivi formali, degli appelli proposti avverso due delle sentenze con le quali il TAR della Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Determinazione del prezzo di riferimento per i clienti non idonei alla data del 31 dicembre 2002".
Il passaggio in giudicato di tali due sentenze, in virtù del principio giurisprudenziale dell'efficacia erga omnes delle sentenze di annullamento di atti generali e inscindibili quali la delibera 248/04, comporterà presumibilmente l'improcedibilità di tutti gli altri appelli pendenti avverso le altre sentenze di primo grado (rinviati in attesa della pronuncia dell'Adunanza Plenaria), con il conseguente definitivo annullamento della delibera stessa.
In precedenza, nell'unica sentenza di merito finora pronunciata, il Consiglio di Stato aveva tuttavia riconosciuto in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la titolarità di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati dalla legge 239/2004 (in particolare l'attività di vendita gas), affinché fossero salvaguardate le dinamiche concorrenziali a tutela dell'utenza. In considerazione di tale complessa situazione processuale e della conseguente incertezza circa l'efficacia delle delibere attuative della delibera n. 248/04 (delibere n. 298/05, n. 65/06) e, limitatamente al rinvio operato al meccanismo di conguaglio basato sulla delibera 248/04, delle delibere n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, Eni ha applicato il regime di indicizzazione previsto da tali delibere, coerentemente all'impostazione adottata nella redazione dei conti trimestrali e semestrali del 2006. Eni ha inoltre avviato la rinegoziazione con i propri clienti grossisti delle condizioni di fornitura, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 134/06, che pone a carico delle imprese di vendita l'obbligo di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con la nuova disciplina di aggiornamento del costo della materia prima, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della delibera n. 248/04. L'onere stanziato nel bilancio 2005, a fronte della stima effettuata allora dell'impatto sul 2005 del nuovo regime tariffario, è stato ritenuto parzialmente eccedente in applicazione delle previsioni della delibera n. 134/06 che riconoscono alle imprese che adempiono l'obbligo di rinegoziazione come sopra descritto un importo pari al 50% della differenza per l'anno 2005 tra l'aggiornamento del costo della materia prima calcolato in base alla disciplina della delibera n. 248/04 e quello calcolato in base alla disciplina previgente (ex delibera n. 195/02), nonché del 50% della revisione del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso (per ulteriori informazioni su questo procedimento v. anche "Relazione semestrale Eni - Informazioni sulla gestione - Gas & Power - Regolamentazione - Determinazione del prezzo di riferimento per i clienti non idonei alla data del 31 dicembre 2002 - delibere n. 248/04 e n. 134/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas").
Con la delibera n. 12/07 del 23 gennaio 2007 l'Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'ambito del procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione in data 1° marzo 2007.
Questa pagina è stata aggiornata il 14/10/09
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